IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che sostituisce l'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; Visto l'art. 16, commi 2 e 3, della predetta legge, con il quale e' data facolta' al Ministro dei trasporti di emanare decreti di modifica, tra l'altro, dell'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico di cui sopra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; Visto l'allegato II alla prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE; Considerata la necessita' di provvedere preventivamente all'aggiornamento del personale docente e di quello esaminatore nonche' all'adeguamento delle strutture di supporto occorrenti per i necessari adempimenti; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati i programmi d'esame per il conseguimento, l'estensione di validita' o la revisione delle patenti di guida per le diverse categorie di veicoli a motore, riportati nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. Con successivi decreti saranno determinate la decorrenza dell'applicazione dei nuovi programmi d'esame e le modalita' di svolgimento degli esami. 3. Con la medesima decorrenza detti programmi sostituiscono quelli di cui all'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 6 giugno 1988 Il Ministro: SANTUZ Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. ------------------------------------------------------- Note al titolo: - Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 111/1988 (Norme sulla istituzione della patente di guida comunitaria e nuove disposizioni per il conseguimento delle patenti di guida e per la prevenzione e la sicurezza stradale) sostituisce l'art. 85 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, con il seguente testo: "Art. 85 (Esame di idoneita'). - 1. Per ottenere la patente di guida occorre sostenere due prove d'esame consistenti in: a) per la patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B; 1) prova di teoria concernente: 1- a) conoscenza ragionata delle norme di circolazione e della segnaletica stradale; 1- b) nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilita' civile e penale e sulle garanzie assicurative; 1- c) nozioni di pronto soccorso finalizzate all'assistenza alle vittime di incidenti stradali, nonche' agli effetti derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di farmaci, di psicofarmaci, di sostanze stupefacenti e da particolari condizioni fisiche e psichiche; 1- d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti; 2) prova pratica di guida, cui si puo' essere ammessi dopo il superamento della prova di teoria, concernente abilita' alla guida padronanza del veicolo e corretto comportamento in circolazione; b) per la patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto alla lettera a): 1) conoscenza ragionata delle specifiche norme concernenti la circolazione dei veicoli per i quali viene richiesta la abilitazione alla guida; 2) conoscenza del funzionamento e della manutenzione sia degli elementi del veicolo essenziali per la sicurezza stradale e per la protezione degli occupanti, che di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza. 2. Gli esami, compresi quelli relativi alla revisione della patente di guida, sono effettuati da dipendenti appartenenti al ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. 3. Gli esami per il conseguimento delle patenti A e B non limitate a veicoli espressamente adatti, sono effettuati anche da dipendenti di altri ruoli della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione all'uopo abilitati, secondo le disposizioni vigenti. 4. Gli esami per la patente di guida dei veicoli a motore della categoria C, compresi quelli per la revisione, possono essere effettuati anche dal personale di ruolo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, gia' abilitato alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di apposito corso di qualificazione professionale. Detto personale, per conservare le attribuzioni previste dall'abilitazione posseduta, dovra' frequentare appositi corsi di aggiornamento con esame-colloquio finale. 5. Gli esami sono effettuati secondo direttive e modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame e quant'altro necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola puo' svolgersi presso la stessa se dotata di locali riconosciuti dalla competente amministrazione provinciale idonei allo scopo o presso centri di istruzione da questa formati e legalmente costituiti. 7. Le prove d'esame sono pubbliche. 8. Le prove d'esame non possono essere sostenute prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida; la prova pratica di guida non puo' essere sostenuta prima che risulti che il titolare sia in possesso dei requisiti morali indicati nell'articolo 82, comma primo. 9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 10. Gli esami possono essere sostenuti entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito ripetere, per una volta soltanto, una delle due prove d'esame". - Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della predetta legge n. 111/1988 e' il seguente: - Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, con propri decreti, gli articoli da 470 a 507 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, di concerto con il Ministro della sanita' per gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si avra' particolare riguardo alle esigenze di facilitare la mobilita' dei portatori di handicap, tenendo conto in particolare che l'efficienza alla guida deve essere valutata con l'uso di eventuali apparecchi di protesi, ausili ed adattamenti tecnici del veicolo e che fra le minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche. In sede di predisposizione dei decreti si dovra' altresi' tener conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della presente legge. 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti emana i decreti relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con il Ministro della sanita', dell'allegato III alla prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE". Note alle premesse: - Per il testo del comma 1 dell'art. 8 e dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della legge n. 111/1988 si veda nelle note al titolo. - L'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle norme per la disciplina della circolazione stradale fissava i precedenti programmi di esame per il conseguimento della patente di guida. - La prima direttiva del Consiglio delle Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE che tratta l'istituzione della patente di guida comunitaria e' pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 375/1 del 31 dicembre 1980. L'allegato II e' cosi' formulato: "REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA ESAME TEORICO Forma. 1. La forma e' scelta in modo da permettere di accertare che il candidato possieda la necessaria conoscenza ragionata dei problemi elencati ai punti 2 e 3 del presente allegato. Contenuto. 2. Conoscenza ragionata della regolamentazione e, in particolare, dei regolamenti applicabili all'utilizzazione dei veicoli della categoria corrispondente al tipo di patente richiesto; 2.1. Conoscenza ragionata delle norme della circolazione stradale, della segnaletica e dei segnali stradali, e del loro significato; 2.2. Conoscenza elementare ragionata dei regolamenti tecnici sulla sicurezza dei veicoli in circolazione; 2.3. Conoscenza ragionata delle norme per il conducente, sempre che riguardino la sicurezza stradale, comprese, per i conducenti dei veicoli delle sole categorie C e D, le norme relative alle ore di lavoro e ai periodi di riposo; 2.4. Conoscenza ragionata delle norme che specificano in che modo il conducente debba comportarsi in caso di incidente. 3. Conoscenza ragionata di altri settori: 3.1. Conoscenza ragionata sufficiente dell'importanza dei problemi di sicurezza stradale e in particolare dei seguenti fattori d'incidente: 3.1.1. Pericoli della circolazione quali il pericolo delle manovre di sorpasso, la valutazione errata della velocita' (effetti sulle distanze di frenatura e di sicurezza), l'influenza delle condizioni atmosferiche (neve, pioggia, nebbia, vento laterale, slittamento a causa della strada bagnata), il comportamento degli altri utenti della strada, in particolare persone anziane e bambini; 3.1.2. Fattori che possono diminuire la vigilanza e l'idoneita' fisica e psichica del conducente, come la fatica, la malattia, l'alcole e altre droghe, ecc.; 3.1.3. Fattori di sicurezza concernenti il carico del veicolo e le persone trasportate; 3.2. Veicoli delle sole categorie A e B: conoscenza fondamentale degli elementi del veicolo essenziali per la protezione degli occupanti e per la sicurezza stradale, come i freni, i pneumatici, il livello dell'olio, le cinture di sicurezza, ecc.; Veicoli delle sole categorie C, D e E: conoscenza del funzionamento e della manutenzione semplice dei suddetti elementi e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno un interesse particolare per la sicurezza; 3.3. Conoscenza delle misure da adottare eventualmente per soccorrere le vittime d'incidenti stradali. ESAME PRATICO Veicolo e suo equipaggiamento. 4. Se il candidato sostiene l'esame su un veicolo munito di cambio di velocita' automatico, cio' deve essere indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame; - Veicoli della categoria C: il peso massimo autorizzato non deve essere inferiore a 7.000 kg; - Veicoli della categoria D: il numero di sedili non deve essere inferiore a 28 e la lunghezza del veicolo non deve essere inferiore a 7 m; - Veicoli della categoria E: quando la motrice e' della categoria C e se non si tratta di un semirimorchio, il rimorchio deve avere almeno due assi la cui distanza deve essere superiore a un metro. Contenuto. 5. Padronanza del veicolo. Le principali manovre che il candidato deve eseguire per provare di avere la padronanza del veicolo sono le seguenti: 5.1. partenza in salita; 5.2. Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: retromarcia e svolta con retromarcia; 5.3. Frenatura e arresto a diverse velocita', comprese la frenata di emergenza, se le condizioni della strada e della circolazione lo permettono; 5.4. Veicoli delle sole categorie B, C, D ed E: stazionamento in obliquo, stazionamento in pendio, in salita o in discesa; 5.5. Inversione di marcia in uno spazio limitato; 5.6. Veicoli della sola categoria A: marcia a bassa velocita'. 6. Comportamento in circolazione. Ci si deve accertare soprattutto che il candidato: 6.1. Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata in cui deve essere; 6.2. Effettui correttamente le svolte a destra e a sinistra; 6.3. Esegua correttamente le manovre di cambio di corsia e di cambio di direzione agli incroci; 6.4. Stia attento alla circolazione; 6.5. Si comporti correttamente agli incroci, tenendo debitamente conto di tutti i movimenti degli altri utenti della strada, in particolare delle precedenze; 6.6. Adatti la velocita' alle circostanze; 6.7. Utilizzi gli specchietti retrovisori; 6.8. Segnali correttamente le manovre che intende fare; 6.9. Sappia far funzionare correttamente i dispositivi d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli altri dispositivi ausiliari; 6.10. Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada; 6.11. Si comporti correttamente con i veicoli di trasporto pubblico; 6.12. Rispetti i segnali luminosi della circolazione e le istruzioni degli agenti autorizzati che regolano la circolazione; 6.13. Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada; 6.14. Rispetti la segnaletica stradale, i segnali stradali e i passaggi pedonali; 6.15. Mantenga una distanza sufficiente tra il suo veicolo e il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo e i veicoli che circolano parallelamente; 6.16. Esegua correttamente le manovre di sorpasso; 6.17. Utilizzi correttamente la cintura di sicurezza quando il veicolo deve esserne dotato. Ordine di svolgimento delle parti dell'esame. 7. Possibilmente la parte dell'esame descritta al punto 5 deve aver luogo prima di quella descritta al punto 6. Durata dell'esame. 8. La durata dell'esame e la distanza da percorrere devono essere sufficienti per le verifiche prescritte ai punti 5 e 6. La durata della parte dell'esame descritta al punto 6 dovrebbe superare 30 minuti, ma in nessun caso essere inferiore a 20 minuti. Luogo dell'esame. 9. La parte dell'esame descritta al punto 5 puo' svolgersi su un terreno di prova speciale; in questo caso, criteri precisi devono essere stabiliti per misurare obiettivamente l'idoneita' del candidato a manovrare il veicolo. La parte dell'esame prevista al punto 6 avra' luogo, possibilmente, su strade situate al di fuori degli agglomerati e su autostrade, nonche' nella circolazione urbana".