IL MINISTRO DEI TRASPORTI
 
  Visto  l'art.  8,  comma  1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, che
sostituisce l'art. 85 del testo unico delle  norme  sulla  disciplina
della  circolazione  stradale  approvato  con  decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;
  Visto l'art. 16, commi 2 e 3, della predetta legge, con il quale e'
data facolta'  al  Ministro  dei  trasporti  di  emanare  decreti  di
modifica, tra l'altro, dell'art. 498 del regolamento per l'esecuzione
del testo unico di cui sopra, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;
  Visto  l'allegato  II  alla  prima  direttiva  del  Consiglio delle
Comunita' europee del 4 dicembre 1980, n. 80/1263/CEE;
  Considerata    la    necessita'   di   provvedere   preventivamente
all'aggiornamento del  personale  docente  e  di  quello  esaminatore
nonche'  all'adeguamento delle strutture di supporto occorrenti per i
necessari adempimenti;
 
                               Decreta:
                               Art. 1.
 
  1.  Sono  approvati  i  programmi  d'esame  per  il  conseguimento,
l'estensione di validita' o la revisione delle patenti di  guida  per
le  diverse categorie di veicoli a motore, riportati nell'allegato al
presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
  2.   Con  successivi  decreti  saranno  determinate  la  decorrenza
dell'applicazione dei nuovi  programmi  d'esame  e  le  modalita'  di
svolgimento degli esami.
  3.  Con la medesima decorrenza detti programmi sostituiscono quelli
di cui all'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo  unico
sulla  disciplina  della circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 6 giugno 1988
                                                  Il Ministro: SANTUZ
 Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
      -------------------------------------------------------
          Note al titolo:
             -  Il comma 1 dell'art. 8 della legge n. 111/1988 (Norme
          sulla istituzione della  patente  di  guida  comunitaria  e
          nuove  disposizioni  per  il conseguimento delle patenti di
          guida  e  per  la  prevenzione  e  la  sicurezza  stradale)
          sostituisce  l'art.  85  del  testo unico delle norme sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto del Presidente della Repubblica n. 393/1959, con il
          seguente testo:
             "Art.  85  (Esame  di  idoneita').  - 1. Per ottenere la
          patente  di  guida  occorre  sostenere  due  prove  d'esame
          consistenti in:
               a)   per  la  patente  di  guida  per  motoveicoli  ed
          autoveicoli delle categorie A e B;
               1) prova di teoria concernente:
                1-   a)   conoscenza   ragionata   delle   norme   di
          circolazione e della segnaletica stradale;
                1- b) nozioni sulle cause piu' frequenti di incidenti
          stradali, sulle cautele da osservare, sulla responsabilita'
          civile e penale e sulle garanzie assicurative;
                1-   c)   nozioni   di  pronto  soccorso  finalizzate
          all'assistenza alle vittime di incidenti stradali,  nonche'
          agli  effetti  derivanti dall'uso di bevande alcooliche, di
          farmaci, di psicofarmaci, di  sostanze  stupefacenti  e  da
          particolari condizioni fisiche e psichiche;
                1- d) nozioni fondamentali sugli elementi del veicolo
          essenziali per la sicurezza stradale e  per  la  protezione
          degli occupanti;
               2)  prova pratica di guida, cui si puo' essere ammessi
          dopo il superamento  della  prova  di  teoria,  concernente
          abilita'  alla  guida  padronanza  del  veicolo  e corretto
          comportamento in circolazione;
               b)  per  la  patente  di  guida  per autoveicoli delle
          categorie C, D ed E, oltre a quanto previsto  alla  lettera
          a):
               1)   conoscenza   ragionata   delle  specifiche  norme
          concernenti la circolazione dei veicoli per i  quali  viene
          richiesta la abilitazione alla guida;
               2)  conoscenza  del funzionamento e della manutenzione
          sia degli elementi del veicolo essenziali per la  sicurezza
          stradale  e per la protezione degli occupanti, che di tutti
          gli altri  dispositivi  e  parti  che  hanno  un  interesse
          particolare per la sicurezza.
             2.  Gli  esami,  compresi quelli relativi alla revisione
          della patente  di  guida,  sono  effettuati  da  dipendenti
          appartenenti  al  ruolo  della  carriera  direttiva tecnica
          della Direzione generale della motorizzazione civile e  dei
          trasporti in concessione.
             3.  Gli  esami  per il conseguimento delle patenti A e B
          non  limitate  a   veicoli   espressamente   adatti,   sono
          effettuati   anche  da  dipendenti  di  altri  ruoli  della
          Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
          trasporti  in  concessione  all'uopo  abilitati, secondo le
          disposizioni vigenti.
             4.  Gli  esami  per  la  patente  di guida dei veicoli a
          motore della categoria C, compresi quelli per la revisione,
          possono  essere  effettuati anche dal personale di ruolo di
          cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge  18  ottobre
          1978, n. 625, gia' abilitato alla data di entrata in vigore
          della  presente  legge  a  seguito  di  apposito  corso  di
          qualificazione    professionale.   Detto   personale,   per
          conservare  le  attribuzioni   previste   dall'abilitazione
          posseduta,    dovra'    frequentare   appositi   corsi   di
          aggiornamento con esame-colloquio finale.
             5.   Gli  esami  sono  effettuati  secondo  direttive  e
          modalita' stabilite con decreto del Ministro dei  trasporti
          sulla  base  delle direttive CEE e con il ricorso a sussidi
          audiovisivi, questionari d'esame e  quant'altro  necessario
          per una uniforme formulazione del giudizio.
             6. L'esame di coloro che hanno frequentato un'autoscuola
          puo'  svolgersi  presso  la  stessa  se  dotata  di  locali
          riconosciuti  dalla  competente amministrazione provinciale
          idonei allo scopo o presso centri di istruzione  da  questa
          formati e legalmente costituiti.
             7. Le prove d'esame sono pubbliche.
             8.  Le  prove d'esame non possono essere sostenute prima
          che  sia  trascorso  un  mese  dalla  data   del   rilascio
          dell'autorizzazione  per l'esercitazione di guida; la prova
          pratica di  guida  non  puo'  essere  sostenuta  prima  che
          risulti  che  il  titolare  sia  in  possesso dei requisiti
          morali indicati nell'articolo 82, comma primo.
             9. Tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole
          ed una successiva prova deve trascorrere almeno un mese.
             10.  Gli esami possono essere sostenuti entro il termine
          di validita'  dell'autorizzazione  per  l'esercitazione  di
          guida.   Nel   limite  di  detta  validita'  e'  consentito
          ripetere, per una  volta  soltanto,  una  delle  due  prove
          d'esame".
             -  Il  testo dei commi 2 e 3 dell'art. 16 della predetta
          legge n. 111/1988 e' il seguente:
             -  Il  Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adeguare
          alle norme contenute nella presente legge e nelle direttive
          comunitarie  e  agli accordi internazionali in materia, con
          propri decreti, gli articoli da 470 a 507  del  regolamento
          per   l'esecuzione   del  testo  unico  delle  norme  sulla
          disciplina  della  circolazione  stradale,  approvato   con
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n.
          420, di concerto con il Ministro della
          sanita'  per  gli articoli da 470 a 485. In tali decreti si
          avra' particolare riguardo alle esigenze di  facilitare  la
          mobilita'  dei  portatori  di  handicap,  tenendo  conto in
          particolare  che  l'efficienza  alla  guida   deve   essere
          valutata  con  l'uso  di  eventuali  apparecchi di protesi,
          ausili ed adattamenti tecnici del  veicolo  e  che  fra  le
          minorazioni debbono essere comprese anche quelle somatiche.
          In sede di predisposizione dei decreti si  dovra'  altresi'
          tener  conto degli elementi forniti dal comitato tecnico di
          cui al comma 9 dell'articolo 81 del testo unico delle norme
          sulla  circolazione  stradale  come  sostituito dal comma 1
          dell'articolo 4 della presente legge.
             3.  Entro  sessanta  giorni dall'entrata in vigore della
          presente legge, il Ministro dei trasporti emana  i  decreti
          relativi all'attuazione dell'allegato II e, di concerto con
          il Ministro della sanita',  dell'allegato  III  alla  prima
          direttiva  del  Consiglio  delle  Comunita'  europee  del 4
          dicembre 1980, n. 80/1263/CEE".
          Note alle premesse:
             - Per il testo del comma 1 dell'art. 8 e dei commi 2 e 3
          dell'art. 16 della legge n. 111/1988 si veda nelle note  al
          titolo.
             -  L'art. 498 del regolamento per l'esecuzione del testo
          unico delle norme  per  la  disciplina  della  circolazione
          stradale  fissava  i  precedenti  programmi di esame per il
          conseguimento della patente di guida.
             -  La  prima  direttiva  del  Consiglio  delle Comunita'
          europee del 4 dicembre  1980,  n.  80/1263/CEE  che  tratta
          l'istituzione   della   patente  di  guida  comunitaria  e'
          pubblicata  nella  "Gazzetta  Ufficiale"  delle   Comunita'
          europee  n.  L 375/1 del 31 dicembre 1980. L'allegato II e'
          cosi' formulato:
 
               "REQUISITI MINIMI PER GLI ESAMI DI GUIDA
                            ESAME TEORICO
 
          Forma.
             1. La forma e' scelta in modo da permettere di accertare
          che  il  candidato  possieda   la   necessaria   conoscenza
          ragionata dei problemi elencati ai punti 2 e 3 del presente
          allegato.
          Contenuto.
             2.  Conoscenza  ragionata  della  regolamentazione e, in
          particolare, dei regolamenti applicabili  all'utilizzazione
          dei  veicoli  della  categoria  corrispondente  al  tipo di
          patente richiesto;
              2.1.    Conoscenza    ragionata   delle   norme   della
          circolazione stradale,  della  segnaletica  e  dei  segnali
          stradali, e del loro significato;
              2.2.  Conoscenza  elementare  ragionata dei regolamenti
          tecnici sulla sicurezza dei veicoli in circolazione;
              2.3.   Conoscenza   ragionata   delle   norme   per  il
          conducente, sempre che riguardino  la  sicurezza  stradale,
          comprese, per i conducenti dei veicoli delle sole categorie
          C e D, le norme relative alle ore di lavoro e ai periodi di
          riposo;
              2.4.  Conoscenza  ragionata delle norme che specificano
          in che modo il conducente  debba  comportarsi  in  caso  di
          incidente.
             3. Conoscenza ragionata di altri settori:
              3.1.  Conoscenza  ragionata sufficiente dell'importanza
          dei problemi di sicurezza stradale  e  in  particolare  dei
          seguenti fattori d'incidente:
               3.1.1.  Pericoli  della circolazione quali il pericolo
          delle manovre di  sorpasso,  la  valutazione  errata  della
          velocita'   (effetti  sulle  distanze  di  frenatura  e  di
          sicurezza),  l'influenza  delle   condizioni   atmosferiche
          (neve, pioggia, nebbia, vento laterale, slittamento a causa
          della strada bagnata), il comportamento degli altri  utenti
          della strada, in particolare persone anziane e bambini;
               3.1.2.  Fattori  che  possono diminuire la vigilanza e
          l'idoneita' fisica  e  psichica  del  conducente,  come  la
          fatica, la malattia, l'alcole e altre droghe, ecc.;
               3.1.3.  Fattori di sicurezza concernenti il carico del
          veicolo e le persone trasportate;
              3.2.  Veicoli  delle  sole  categorie A e B: conoscenza
          fondamentale degli elementi del veicolo essenziali  per  la
          protezione  degli  occupanti  e  per la sicurezza stradale,
          come i  freni,  i  pneumatici,  il  livello  dell'olio,  le
          cinture di sicurezza, ecc.;
             Veicoli  delle  sole  categorie C, D e E: conoscenza del
          funzionamento e della manutenzione  semplice  dei  suddetti
          elementi e di tutti gli altri dispositivi e parti che hanno
          un interesse particolare per la sicurezza;
              3.3.  Conoscenza delle misure da adottare eventualmente
          per soccorrere le vittime d'incidenti stradali.
 
                            ESAME PRATICO
 
          Veicolo e suo equipaggiamento.
             4. Se il candidato sostiene l'esame su un veicolo munito
          di  cambio  di  velocita'  automatico,  cio'  deve   essere
          indicato su ogni patente rilasciata in base a tale esame;
             - Veicoli della categoria C: il peso massimo autorizzato
          non deve essere inferiore a 7.000 kg;
             -  Veicoli  della  categoria  D: il numero di sedili non
          deve essere inferiore a 28 e la lunghezza del  veicolo  non
          deve essere inferiore a 7 m;
             -  Veicoli della categoria E: quando la motrice e' della
          categoria C e se non si  tratta  di  un  semirimorchio,  il
          rimorchio  deve  avere almeno due assi la cui distanza deve
          essere superiore a un metro.
          Contenuto.
             5. Padronanza del veicolo.
             Le principali manovre che il candidato deve eseguire per
          provare  di  avere  la  padronanza  del  veicolo  sono   le
          seguenti:
              5.1. partenza in salita;
              5.2.  Veicoli  delle  sole  categorie  B,  C,  D  ed E:
          retromarcia e svolta con retromarcia;
              5.3.  Frenatura e arresto a diverse velocita', comprese
          la frenata di emergenza, se le condizioni  della  strada  e
          della circolazione lo permettono;
              5.4.  Veicoli  delle  sole  categorie  B,  C,  D  ed E:
          stazionamento  in  obliquo,  stazionamento  in  pendio,  in
          salita o in discesa;
              5.5. Inversione di marcia in uno spazio limitato;
              5.6.  Veicoli  della  sola  categoria A: marcia a bassa
          velocita'.
             6. Comportamento in circolazione.
             Ci si deve accertare soprattutto che il candidato:
              6.1.  Mantenga il veicolo nella parte della carreggiata
          in cui deve essere;
              6.2.  Effettui  correttamente  le  svolte  a destra e a
          sinistra;
              6.3.  Esegua  correttamente  le  manovre  di  cambio di
          corsia e di cambio di direzione agli incroci;
              6.4. Stia attento alla circolazione;
              6.5.  Si  comporti  correttamente agli incroci, tenendo
          debitamente conto di tutti i movimenti degli  altri  utenti
          della strada, in particolare delle precedenze;
              6.6. Adatti la velocita' alle circostanze;
              6.7. Utilizzi gli specchietti retrovisori;
              6.8. Segnali correttamente le manovre che intende fare;
              6.9.  Sappia far funzionare correttamente i dispositivi
          d'illuminazione del veicolo, i dispositivi avvisatori e gli
          altri dispositivi ausiliari;
              6.10.  Guidi con la debita prudenza e i debiti riguardi
          nei confronti dei pedoni e degli altri utenti della strada;
              6.11.  Si  comporti  correttamente  con  i  veicoli  di
          trasporto pubblico;
              6.12.  Rispetti i segnali luminosi della circolazione e
          le istruzioni degli  agenti  autorizzati  che  regolano  la
          circolazione;
              6.13.  Reagisca adeguatamente ai segnali previsti dalla
          regolamentazione che fanno gli altri utenti della strada;
              6.14.  Rispetti  la  segnaletica  stradale,  i  segnali
          stradali e i passaggi pedonali;
              6.15.  Mantenga  una  distanza  sufficiente  tra il suo
          veicolo e il veicolo che lo precede o tra il suo veicolo  e
          i veicoli che circolano parallelamente;
              6.16. Esegua correttamente le manovre di sorpasso;
              6.17.  Utilizzi  correttamente  la cintura di sicurezza
          quando il veicolo deve esserne dotato.
           Ordine di svolgimento delle parti dell'esame.
             7.  Possibilmente la parte dell'esame descritta al punto
          5 deve aver luogo prima di quella descritta al punto 6.
          Durata dell'esame.
             8.  La  durata  dell'esame  e  la distanza da percorrere
          devono essere sufficienti per le  verifiche  prescritte  ai
          punti  5 e 6. La durata della parte dell'esame descritta al
          punto 6 dovrebbe superare 30  minuti,  ma  in  nessun  caso
          essere inferiore a 20 minuti.
          Luogo dell'esame.
             9.  La  parte  dell'esame  descritta  al  punto  5  puo'
          svolgersi su un terreno di prova speciale; in questo  caso,
          criteri   precisi  devono  essere  stabiliti  per  misurare
          obiettivamente l'idoneita' del  candidato  a  manovrare  il
          veicolo.  La  parte  dell'esame  prevista  al punto 6 avra'
          luogo, possibilmente, su strade situate al di  fuori  degli
          agglomerati  e  su  autostrade,  nonche' nella circolazione
          urbana".